M006 - Certificato di Conformità


è il documento che attesta la conformità delle produzioni aziendali ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Esso costituisce la licenza concessa da Codex S.r.l. all'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni sui prodotti aziendali in elenco al certificato stesso. Il Certificato di Conformità, rilasciato su richiesta scritta dell'operatore, utilizzando anche l'apposito documento CDX M002 ("Modulo per la richiesta di documenti di controllo e certificazione"), ha validità di diciotto mesi dalla data di emissione, comprende l'elenco dei prodotti aziendali (sfusi e confezionati) sui quali l'operatore è autorizzato da Codex S.r.l. ad apporre la Dichiarazione di Conformità. In caso di prodotti finiti e recanti il codice prodotto, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 nonchè del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, può essere rilasciata sulle confezioni commerciali. Le etichette recanti la dichiarazione di conformità potranno essere utilizzate esclusivamente per il prodotto indicato nel Certificato di Conformità. È obbligo dell'operatore annotare il numero delle etichette utilizzate per la preparazione del prodotto nella Scheda Preparazione Prodotti in corrispondenza di ogni lotto di lavorazione. Al momento della vendita del prodotto dovrà essere indicato il numero del Certificato di Conformità nella fattura di vendita e nella Scheda Vendite. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura, l'operatore deve attenersi a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 834/07, articolo 23 e successive modifiche e integrazioni, dal Reg. (CE) 889/08, articoli 59 - 60 - 61 - 62 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 27/11/2009, articolo 8 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente al Logo comunitario, l'operatore può utilizzarlo (obbligatoriamente dal 1° luglio 2010) nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti preconfezionati solo se questi soddisfano i requisiti descritti nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni e presentano almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del Reg. (CE) n,. 834/07 e successive modifiche e integrazioni, l'operatore non può utilizzarlo sui prodotti ottenuti in conversione e sui prodotti che presentano una percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica inferiore al 95%. Qualora venga utilizzato il Logo comunitario, l'operatore deve indicare nello stesso campo visivo del Logo anche il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto . Egli in tal senso può utilizzare le seguenti diciture:

  • "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE.
  • "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.
  • "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
Ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni per la presentazione e utilizzazione del Logo comunitario (modello, indicazioni da inserire, colori, dimensioni) devono rispettare quanto dettagliato nell'Allegato XI del Reg. (CE) 889/08 e successive modifiche e integrazioni.
L'operatore che intende rilasciare la Dichiarazione di Conformità su prodotti sfusi deve utilizzare la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore" CDX M019, rilasciata da Codex S.r.l. unitamente all'emissione del Certificato di Conformità CDX M006. L'operatore si impegna ad accompagnare il/i prodotto/i sfuso/i su indicato/i sino al Destinatario e/o luogo di consegna con i documenti CDX M006 e il CDX M019, ad allegarne copia alla documentazione aziendale in suo possesso, nonché ad inviarne copia alla CODEX S.r.l. entro e non oltre ventiquattro ore dal suo utilizzo, anticipandola anche a mezzo posta elettronica o fax. Il documento CDX M019 è valido solo se in esso vengono riportati i prodotti indicati sul Certificato di Conformità (CDX M006) di riferimento; è relativo esclusivamente alla transazione ed ai soggetti in esso descritti e, in ogni caso, non può essere utilizzato per altre successive transazioni. La responsabilità della transazione e di quanto descritto nel documento CDX M019 sono a carico dell'operatore e non possono avvenire annotazioni diverse da quelle eseguite dallo stesso. Il documento CDX M019, compilato nel rispetto di tutte le condizioni prescritte, costituisce la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore".